Avvocato italiano Svizzera, tutela detenuti italiani

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- se dall evento proviene un danno del sistema o la sospensione completa o in parte del suo funzionamento ovvero la cancellazione o il danneggiamento delle notizie, informazioni o dati in esso presenti.
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Nel caso in cui i reati di cui ai commi primo e secondo ineriscano sistemi informatici o telematici di tipo militare o connessi alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o tuttavia di pubblico interesse, la condanna è, rispettivamente, dell arresto da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Tutela legale dei detenuti italiani Svizzera

Nella circostanza prescritta dal primo comma il reato è perseguibile tramite querela del soggetto offeso; nelle altre circostanze si prosegue d ufficio. art. 615 quater c.p.

Possesso e diffusione illegale di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (inserito dall art. 4 della legge 23 dicembre 1993 n. 547)

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Tale prescrizione và a dare completezza alla salvaguardia prevista dalla legge con l antecedente articolo, condannando l illecito ottenimento e divulgazione di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici tutelati da codici di sicurezza.

In merito all art. 615 quater del codice penale, chi, allo scopo di assicurare per se stesso o per altri un guadagno o di cagionare ad altri un danneggiamento, in maniera abusiva ottiene, riproduce, divulga, comunica o consegna codici, parole chiave o altri strumenti adeguati all accesso ad un sistema informatico o telematico, tutelato da codici di sicurezza, o tuttavia procura informazioni o istruzioni utili alla suddetta finalità, è condannato con l arresto fino ad un anno e con la sanzione fino a 5.164 euro.

La condanna è dell arresto da uno a due anni e della sanzione da 5.164 euro a 10.329 euro se si presenta una delle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell art. 617-quater. art. 615 quinquies c.p.

Divulgazione di apparecchi, congegni o programmi informatici idonei a danneggiare o sospendere un sistema informatico o telematico ( aggiunto dall art. 4 della legge 23 dicembre 1993 n. 547 e poi rimpiazzato dall art. 4 della legge 18 marzo 2008 n. 48)

Quanto presente in questa prescrizione è diretto da un lato a salvaguardare l integrità e il funzionamento dei sistemi informatici, ostacolando la propagazione dei cd. “virus informatici” e, dall altra parte, a salvaguardare il patrimonio informatico da simili reati.