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Reati a protezione del nucleo familiare. art. 570 C.P. infrazione degli oneri di supporto alla famiglia. Chi, lascando la casa familiare, o in ogni caso tenendo un comportamento opposto all ordine o all etica familiare, non osserva gli oneri di supporto connessi all autorità genitoriale o alla funzione di consorte, è sanzionato con la detenzione fino a un anno o con l ammenda da 103 euro a 1.032 euro.

Le suddette sanzioni si attuano unitamente a chi: 1) spreca o sperpera i beni del figlio minorenne o del consorte; 2) priva degli strumenti di supporto gli eredi minorenni, o incapaci al lavoro, ai predecessori o al consorte, che non sia legittimamente separato per causa sua.

Il reato è perseguibile a querela della vittima eccetto nei casi stabiliti dal numero 1 e, quando il delitto è compiuto rispetto a minorenni, dal numero 2 sopra citato.

Le prescrizioni di questo articolo non si attuano se l azione è prevista come più pesante delitto da un altra norme legge. art. 572 c.p. abusi in famiglia o su bambini, Chi abusa di un soggetto del nucleo familiare o un soggetto con meno di anni quattordici, o una individuo soggetto al suo potere, o a lui assegnato per motivi di formazione, istruzione, custodia, controllo o difesa, o per lo svolgimento di un lavoro o di un arte, è sanzionato con la detenzione da uno a cinque anni.

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Se dal reato proviene una lesione personale grave, viene previsto il carcere da quattro a otto anni; se ne proviene una lesione gravissima, il carcere va da sette a quindici anni; se ne proviene il decesso, il carcere va da dodici a venti anni. art. 573 c.p.

Sottrazione consensuale di minori, Chiunque sottrae un minorenne, che abbia raggiunto i 14 anni, con il suo assenso, al genitore che ne esercita la potestà genitoriale o al suo responsabile, ossia lo trattiene contro il volere dello stesso genitore o responsabile, è condannato, tramite querela di questo, con l arresto fino a due anni.

La pena è ridotta, se il reato è compiuto per scopo di matrimonio; viene estesa, se è compiuto per scopo di libidine. art. 574 c.p. Sottrazione di soggetti incapaci, Chiunque sottrae un minorenne di 14 anni, o un infermo mentale, al genitore che ne esercita la potestà genitoriale, al responsabile, o al curatore, o a chi ne abbia dovere di controllo o di custodia, ossia lo trattiene contro il volere degli stessi, è condannato, tramite querela del genitore che ne esercita la potestà genitoriale, del responsabile o del curatore, con il carcere da uno a tre anni.

Alla medesima condanna è sottoposto, tramite querela dei medesimi soggetti, chi sottrae o trattiene un minorenne che abbia raggiunto i 14 anni, senza il suo assenso, per scopo differente da quello di libidine o di matrimonio.

Art. 574 bis c.p. Sottrazione e trattenimento di minorenne all estero, A meno che l evento non rappresenti reato più grave, chiunque sottrae un minorenne al genitore ne esercita la potestà genitoriale o al suo responsabile, portandolo o trattenendolo all estero contro il volere dello stesso genitore o responsabile, ostacolando al medesimo totalmente o parzialmente l esercizio della sua potestà genitoriale, è condannato con l arresto da uno a quattro anni.

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Se il reato è compiuto nei riguardi di un minorenne che abbia raggiunto i 14 anni e con il suo assenso, si prescrive l arresto da sei mesi a tre anni. Se i suddetti reati sono compiuti da un genitore contro il proprio figlio minorenne, la pena prescrive l interruzione dall esercizio della potestà genitoriale.