Bancarotta semplice
È condannato con l arresto da sei mesi a due anni, se si dichiara fallito, l industriale, che, fuori dalle circostanze previste nell articolo 216 (bancarotta fraudolenta):
1) ha eseguito spese individuali o per i propri familiari molto elevate rispetto a quello che è il suo stato economica;
2) ha sperperato grandi quantità del proprio patrimonio in interventi del tutto irresponsabili;
3) ha effettuato interventi imprudenti per ritardare il fallimento;
4) ha peggiorato la propria situazione fallimentare, evitando di richiedere la dichiarazione del proprio dissesto o con altra grave colpa;
5) non ha portato a termine gli obblighi assunti in un antecedente intesa preventiva o fallimentare.
La medesima condanna è prevista per il fallito che, nel corso dei tre anni precedenti alla dichiarazione di dissesto ovvero dall inizio della propria attività, se questa è durata di meno, non ha conservato i libri e le altre documentazioni contabili previste dalla legge o li ha conservati irregolarmente o modo incompleto.
Eccetto le altre condanne accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la pena determina l inabilitazione all esercizio di un azienda commerciale e l incapacità ad espletare mansioni di direzione presso qualunque azienda fino a due anni. art.219 R.D. 267/1942 Condizioni aggravanti e attenuanti.
Nell ipotesi in cui i reati prescritti negli artt. 216 (bancarotta fraudolenta), 217 (bancarotta semplice) e 218 (ricorso abusivo al credito) hanno causato un danneggiamento patrimoniale di evidente gravità, le condanne da essi previste sono estese fino alla metà.
Le condanne previste nei presenti articoli prevedono un aumento:
1) se il reo ha compiuto più fatti tra quelli stabiliti in ognuno dei suddetti articoli;
2) se il responsabile contro legge non poteva condurre un azienda commerciale. Nell ipotesi in cui i fatti previsti nel primo comma hanno causato un danneggiamento patrimoniale di particolare tenuità, le condanne sono diminuite fino al terzo. art.223 R.D. 267/1942
Fatti di bancarotta fraudolenta compiuti da soggetti differenti dal fallito. Vengono applicate le condanne prescritte nell art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società che dichiarano fallimento, i quali hanno compiuto uno dei fatti previsti nel presente articolo.
Vengono applicate ai suddetti soggetti la condanna stabilita dal primo comma dell art. 216, se:
1) hanno causato, o corrisposto a causare, il fallimento dell azienda, compiendo uno dei reati prescritti dagli articoli 2621 (false dichiarazioni sociali, c.d. falso in bilancio), 2622 (false dichiarazioni sociali a scapito delle aziende, dei soci o dei creditori, c.d. falso in bilancio), 2626 (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 (illegittima divisione degli utili e delle riserve), 2628 (illegittimi interventi sulle partecipazioni o quote sociali o della società controllante), 2629 (interventi in pregiudizio dei creditori), 2632 (formulazione fasulla del capitale), 2633
(indebita divisione dei beni sociali da parte dei liquidatori) e 2634 (infedeltà patrimoniale) del codice civile;
- hanno causato con dolo o per effetto di interventi dolosi il dissesto dell azienda. Inoltre viene applicata comunque la prescrizione dell ultimo comma dell art. 216. art.224 R.D. 267/1942 Fatti di bancarotta semplice compiuti da soggetti differenti dal fallito.
Vengono applicate le condanne prescritte nell art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di imprese in fallimento, i quali:
1) hanno compiuto uno dei reati prescritti nel presente articolo;
2) hanno contribuito a causare od aggravare il fallimento dell azienda con trasgressione dei doveri ad essi prescritti per legge. 41.