Italia - Romania Accordo tra la Repubblica Italiana e la Romania sullo spostamento dei soggetti puniti a cui è stata imposto un provvedimento di espulsione o di accompagnamento alla frontiera (Roma, 2003) Anche in tale ipotesi, si può proseguire anche senza l assenso del soggetto punito - che tuttavia deve essere necessariamente ascoltato - in specifici casi, e, ossia:
- se la pena emessa rispetto ad esso o una misura amministrativa conclusiva adottata dopo la punizione implicano un ordinanza di espulsione o di accompagnamento ai confini od ogni altro provvedimento in attuazione di cui il soggetto punito, dopo la sua liberazione, non potrà più restare nel territorio del Paese di pena se il provvedimento dell espulsione o dell accompagnamento ai confini o le altre ordinanze di cui alla lettera a), sono approvate con atto amministrativo conclusivo rispetto a un soggetto punito per un delitto perseguibile con una sanzione di detenzione maggiore nel massimo a due anni in base alle leggi del Paese di pena.
Mandato di arresto europeo, mae Italia – Romania, estradizione
Accordo tra la Repubblica Italiana e la Romania sullo spostamento dei soggetti puniti a cui è stata imposta l ordinanza di espulsione o quella dell accompagnamento alla frontiera. La Repubblica Italiana e la Romania, da ora in poi chiamate "Parti stipulanti",
dando una rilevanza specifica all evoluzione della loro cooperazione in tema di spostamento dei soggetti puniti, volendo rinforzare e agevolare la collaborazione tra di loro nell attuazione della Convenzione europea sullo spostamento dei soggetti puniti, approvata a Strasburgo il 21 marzo 1983, da qui chiamata "la Convenzione"; hanno concordato quanto fa seguito: Articolo 1 - fine dell Accordo. 1. Il fine di tale Accordo è quello di disciplinare un procedimento facilitato di spostamento dei soggetti puniti a cui è stata imposta un ordinanza di espulsione, dell accompagnamento al confine od ogni altro atto in adozione di cui il soggetto punito, in seguito alla sua liberazione, non potrà più restare nel territorio del Paese di pena. Articolo 2 – Relazioni con la Convenzione
1. I termini e le parole usate in tale Accordo devono essere lette nel senso in cui sono adoperate nella Convenzione. 2. Sebbene non indicato in tale accordo si attuano le norme della Convenzione. Articolo 3 – settore di attuazione. Su domanda del Paese di pena, il Paese di attuazione può permettere lo spostamento di un soggetto punito senza l assenso di esso:
Se la pena emessa rispetto ad esso o una misura amministrativa conclusiva adottata dopo questa sanzione implicano un provvedimento di espulsione o di accompagnamento ai confini od ogni altro provvedimento in attuazione del quale il soggetto punito, in seguito alla sua liberazione, non potrà più restare nel territorio del Paese di pena, Se il provvedimento dell espulsione o dell accompagnamento ai confini o gli altri provvedimenti di cui alla lettera a), sono applicati con misura amministrativa conclusiva rispetto a un soggetto punito per un delitto perseguibile con una sanzione di detenzione maggiore nel massimo a due anni in base alla legislazione del Paese di condanna.
Il Paese di attuazione conferirà il proprio assenso in base al paragrafo 1 soltanto dopo aver ascoltato il parere del soggetto punito. Agli scopi dell attuazione di tale articolo, il Paese di pena conferisce al Paese di attuazione: una comunicazione che include il parere del soggetto punito in merito al suo possibile spostamento. Un duplicato del verdetto di pena o del provvedimenti di espulsione o di accompagnamento ai confini o di ogni altro provvedimento secondo cui il soggetto punito, in seguito alla sua liberazione, non potrà più restare nel territorio del Paese di pena.
Ogni soggetto spostato in applicazione di tale Accordo non sarà punito, sottoposto a giudizio, recluso agli scopi dell attuazione di una sanzione o un provvedimento di sicurezza, o soggetto ad altre limitazioni della libertà soggettiva, per un qualsiasi evento precedente allo spostamento, differente da quello che ha giustificato la pena di esecuzione, eccetto tali casi:
Se il Paese di pena lo permette: a tal fine viene proposta una richiesta, unita alla connessa certificazione e di un resoconto giudiziario che include le comunicazioni del soggetto punito; tale permesso è concesso se il medesimo delitto per cui è domandata presume l estradizione in conformità alla normativa del Paese di punizione, o se l estradizione sarebbe estromessa soltanto per motivo dell entità della sanzione;
- se, avendo potuto farlo, il soggetto punito non ha abbandonato, nei quarantacinque giorni seguenti alla sua liberazione conclusiva, il territorio del Paese di attuazione, o se vi è rientrata dopo averlo abbandonato. 2. Tuttavia, il Paese di attuazione può applicare i provvedimenti utili, in conformità alla propria normativa, ivi incluso il ricorso a un processo in contumacia, agli scopi della sospensione della disposizione. Articolo 5 - trasferimento di certificazione.
La domanda di spostamento e la documentazione acclusa devono essere inviati dal Ministero della Giustizia del Paese di pena al Ministero della Giustizia del Paese di attuazione. 2. La domanda di spostamento e la documentazione acclusa devono essere compilati nell idioma del Paese di pena e uniti a trasposizione autentica nell idioma del Paese di attuazione.
La replica deve essere inviata tramite le medesime Autorità e nelle medesime modalità di cui ai paragrafi antecedenti.
Articolo 6 - Procedimento di rito attuabile: 1. Per l attuazione dello spostamento, le Parti stipulanti attuano il procedimento di cui all articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione. Ognuna delle Parti stipulanti delibera sulla domanda di spostamento redatta in base a tale accordo in forza dei procedimenti indicati dalla propria normativa interna.
7 – costi: i costi di attuazione di tale Accordo spetteranno al Paese di attuazione, eccetto i costi sostenuti solo nel territorio del Paese di pena.
8 - Attuazione nel tempo: tale Accordo si attua all azione di pene imposte sia prima sia dopo la sua approvazione.
9 – approvazione. tale Accordo è subordinato a convalida e sarà vigente 30 giorni dopo la data del ricevimento, per via diplomatica, dell ultima notificazione riguardante il perfezionamento degli iter interni di convalida delle Parti stipulanti.
10 – soluzione delle controversie. Qualsiasi controversia connesse all attuazione e alla lettura delle norme di tale accordo sarà risolta tramite pareri e patti bilaterali.
- Modificazione dell accordo. Tale accordo può essere emendato tramite il medesimo iter previsto per la sua definizione.
12 – Relazione con altri Accordi internazionali. Le norme di tale Accordo non influenzano le norme delle altre convenzioni multilaterali terminate dalle Parti stipulanti.
13 – efficacia dell Accordo.
Tale Accordo sarà valido a tempo indeterminato .
14 - querela dell Accordo. Ogni Parte stipulante può in qualsiasi momento querelare tale Accordo tramite notificazione per iscritto. In questo caso l Accordo finirà di avere validità sei mesi dopo la data del ricevimento della notificazione dell altra Parte stipulante. Approvato a Roma, il 13 settembre 2003, in due originali, ognuno nelle lingue di Italia e Romania, tutti i testi facenti allo stesso modo fede.