Estradizione e mandato d arresto: la dislocazione di un soggetto recluso da un Paese ad un altro Stato può aver luogo nell ambito di specifici procedimenti, a seconda della fase processuale in cui viene domandato, dalla persona postulante o dagli scopi per cui è conferito.
Si parla in genere di estradizione per indicare quella modalità di collaborazione giudiziaria che consta nel conferimento da parte di un Paese (richiesto) ad un altro Paese (domandante) di un soggetto ricercato o perché interessato da un verdetto di punizione finale a una sanzione di detenzione o un provvedimento di sicurezza di privazione della libertà individuale (estradizione attuativa) o perché interessato da un provvedimento di custodia cautelare carceraria (estradizione di tipo processuale).
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Il tema dell estradizione è regolato, nel sistema giuridico italiano, dalla Costituzione (artt. 10 e 26); dalla normativa ordinaria (art. 13 c.p. e artt. 696 - 722 c.p.p.), dagli accordi internazionali e dalle disposizioni di Diritto internazionale generale che, sulla base del disposto dell art. 696 c.p.p., nel caso in cui esistenti hanno prevalenza sulle disposizioni di legge ordinaria.
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Negli anni recenti, tutte queste tipologie di collaborazione hanno avuto, a livello comunitario, un forte incoraggiamento con l accettazione della decisione quadro sul mandato di arresto comunitario (la 2002/584/GAI, applicata in Italia con la L. 22 aprile 2005 n 69), che ha voluto surrogare, tra i venticinque Stati membri dell Unione, il modello dell estradizione con quello di un conferimento "semplificato" dei soggetti ricercati, basata sulla regola del mutuo riconoscimento, a cui hanno fatto seguito altre decisioni quadro, tutte volte all applicazione della regola del mutuo riconoscimento delle misure giudiziarie e a favorire la collaborazione giudiziaria in ambito penale.
In ultimo deve essere citata la Decisione Quadro 2008/909/GAI riguardante l attuazione della regola del mutuo riconoscimento delle pronunce penali che infliggono pene di detenzione o provvedimenti di limitazione della libertà individuale, allo scopo della loro attuazione nell Unione Europea.
Tutti questi provvedimenti, nondimeno, non hanno scopo essenzialmente benefico, ma sono tesi a produrre un nuovo modello semplificato di conferimento di soggetti ricercati per motivi giudiziari. Spostamento dei soggetti puniti.
Si parla poi di spostamento dei soggetti puniti con riferimento all iter con cui un soggetto punito che sta già espiando la pena in uno Stato viene spostato in un altro Stato, in genere quello di nascita, per ivi continuare e finire l attuazione della pena.
Essa agisce su un profilo differente rispetto all estradizione e agli altri mezzi di collaborazione giudiziaria: essa ha scopi primariamente umanitari, vale a dire che tende ad agevolare, in specifici casi, la reintegrazione sociale dei soggetti puniti approssimandoli al loro Stato di nascita, in maniera tale da affrontare al meglio tutte quelle complicazioni che, su un profilo umano, sociale e culturale, oltreché per la mancanza di rapporti con i parenti, possono discendere dall attuazione della sanzione in uno Stato estero.
In questa visione, non può che essere ovvia l esigenza dell assenso del soggetto in questione, da cui, nella gran parte dei casi, si avvierà l impulso che darà vita al procedimento, a differenza di quanto accade in genere negli iter di estradizione o conferimento, per cui non è necessario l assenso del soggetto interessato.