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Convenzione di Strasburgo. Il mezzo primario per eseguire lo spostamento dei soggetti puniti è la Convenzione del Consiglio d Europa sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 a cui hanno partecipato molti Stati, che deve essere inquadrata, sebbene in essa non precisato, nella legislazione codicistica ed, in dettaglio, dagli artt. 742 e ss. c.p.p. requisiti.

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In base all art. 3 della Convenzione un soggetto punito può essere punito se vi sono tali requisiti: il soggetto punito ha la cittadinanza del Paese di attuazione; il verdetto è conclusivo; la durata della sanzione che il soggetto punito deve ancora espiare è minimo di sei mesi al giorno di ricezione della domanda di spostamento, o imprecisata; il soggetto punito - o, quando con riguardo alla sua età o al suo stato fisico o mentale uno dei due Paesi lo consideri necessario, il suo avvocato - accetta lo spostamento; gli atti o le mancanze per cui è stata imposta la pena configurino delitto in base alla normativa del Paese di attuazione o configurerebbero delitto se fossero compiuti sul suo territorio; il Paese di pena e lo Stato di attuazione concordano sullo spostamento.

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Oltre all assenso del soggetto punito, è fondamentale, dunque, che vi sia anche il consenso dei due Paesi, che, però, sono subordinati a specifici doveri, in base a quanto indicato dall art. 4 e, ossia: se il soggetto punito ha manifestato al Paese di pena la volontà di essere spostato in attuazione di tale Convenzione, questo Paese deve avvisare lo Stato di attuazione quanto prima dopo che il verdetto è diventato decisivo; se il soggetto punito ha manifestato al Paese di attuazione la volontà di essere spostato in adozione di tale Convenzione, il Paese di pena trasmette le notizie di cui al precedente paragrafo 3 al Paese di attuazione, se esso le chiede.

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Inoltre, il soggetto punito deve essere avvisato in forma scritta di ogni atto svolto dal Paese di pena o dallo Stato di attuazione in adozione dei paragrafi antecedenti, così come di ogni deliberazione accolta da uno dei due Paesi in rapporto ad un istanza di spostamento. Sarebbe presupposto, inoltre, anche l onere - ampiamente trascurato, quantomeno in Italia - di avvisare ogni soggetto punito a cui può essere attuata tale Convenzione da parte del Paese di condanna della materia della stessa

La richiesta può essere inoltrata in modo diretto dal soggetto carcerato con la consegna nell ufficio matricola dell istituto di pena o tramite legale a questo scopo designato. Non è chiesta la consegna di nessuna documentazione. Una volta accertata l accoglibilità della domanda, dovrà aver inizio lo stadio giurisdizionale, indicato dall art. 743 c.p.p., davanti alla Corte d Appello nella cui circoscrizione è stato emesso il verdetto di pena, che decide con pronuncia. La pronuncia è subordinata a ricorso per cassazione ad opera del procuratore generale e del soggetto interessato.

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Italia - Albania Accordo supplementare alla Convenzione sullo spostamento dei soggetti puniti del 21 marzo 1983 (Roma, 2002) . Si stabilisce, in dettaglio, che su istanza del Paese di punizione, il Paese di attuazione può, prima di ottenere i documenti a supporto della domanda, o in attesa della deliberazione connessa alla domanda stessa, proseguire all arresto del soggetto punito, o attuare qualsiasi altro provvedimento adeguato ad assicurare che esso resti nel proprio territorio in attesa di una deliberazione connessa alla domanda e che su istanza del Paese di pena, il Paese di attuazione può acconsentire allo spostamento di un soggetto punito senza il suo assenso, nel caso in cui la pena emessa nei suoi confronti o un atto amministrativo risolutivo in base al sistema giuridico nazionale del Paese di pena implicano un provvedimento di espulsione o di nuovo accompagnamento ai confini in attuazione del quale il soggetto punito, in seguito alla sua liberazione, non potrà più sostare nel territorio del Paese di pena.

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A tale scopo si chiede solo che il Paese di attuazione dia il proprio assenso soltanto dopo aver ascoltato il parere del soggetto punito. ACCORDO SUPPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE SULLO SPOSTAMENTO DEI SOGGETTI PUNITI DEL 21 MARZO 1983 (Legge 25 luglio 1988, n. 334) . La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania,

volendo rafforzare e agevolare la collaborazione nelle relazioni tra i due Paesi nell attuazione della Convenzione europea sullo spostamento dei soggetti puniti del 21 marzo 1983 (dopo definita come "la Convenzione"); ritenendo adeguato integrare la Convenzione su alcuni argomenti, allo scopo di ampliarne l attuazione anche ad altre modalità di attuazione dei giudicati penali, hanno concordato quanto segue:

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Art 1 : 1. I termini e le frasi usate in tale Accordo devono essere lette in base a quanto dice la Convenzione. 2. Le norme della Convenzione sono attuabili se sono conciliabili con le norme di tale Accordo.

2. 1. Nel caso in cui in uno dei Paesi è stato emesso un verdetto conclusivo di pena rispetto a un cittadino dell altro Paese, questo, su istanza del Paese di pena, può proseguire alla connessa attuazione se il soggetto punito sia sul suo territorio, nell osservanza della legge nazionale riguardante l identificazione del giudicato.

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Su istanza del Paese di pena, lo Stato di attuazione può, prima di ottenere i documenti a supporto della domanda, o in attesa della deliberazione connessa alla richiesta stessa, proseguire all arresto del soggetto punito, o applicare qualsiasi altro provvedimento adatto ad assicurare che esso resti nel suo territorio in attesa di una deliberazione connessa alla domanda.

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Le richieste in questo senso sono unite ai dati di cui al paragrafo 3 dell articolo 4 della Convenzione. L arresto a questo titolo del soggetto punito non può implicare un peggioramento della condizione penale del medesimo. Per l attuazione della pena in base al presente articolo non occorre l assenso del soggetto punito.

3: 1. Su domanda del Paese di pena, lo Stato di attuazione, eccettuata l attuazione delle norme di tale articolo, può autorizzare lo spostamento di un soggetto punito senza l assenso di esso, nel caso in cui la punizione imposta verso di lui o una misura amministrativa finale in base al normativa interna del Paese di condanna implicano un ordinanza di espulsione o di accompagnamento ai confini in attuazione di cui il soggetto punito, in seguito alla liberazione, non potrà più sostare nel territorio del Paese di pena. Il Paese di attuazione lo consentirà in base al paragrafo 1 soltanto dopo aver ascoltato l opinione del soggetto punito.

Agli scopi dell attuazione di tale articolo, il Paese di pena conferisce a quello di attuazione: a. una comunicazione che include l opinione del soggetto punito in merito al suo possibile spostamento; b. un duplicato del verdetto di pena o della misura amministrativa conclusiva che implicano un provvedimento in adozione di cui il soggetto punito, in seguito alla sua liberazione, non potrà più risiedere nel territorio del Paese di pena.

Ogni soggetto spostato in attuazione di tale articolo non sarà perseguito, oggetto di giudizio, carcerato agli scopi dell attuazione di una condanna o un provvedimento di sicurezza, o soggetto ad altra limitazione della libertà soggettiva, per un qualsiasi fatto antecedente allo spostamento, differente da quello che ha giustificato la pena di esecuzione, eccetto tali casi:

se il Paese di pena lo permette: a questo fine viene proposta una richiesta, dotata della connessa certificazione e di un resoconto giudiziario che include le comunicazioni del soggetto punito; questo permesso è concesso se il medesimo delitto per cui viene chiesta presume l estradizione in conformità alla normativa dello Stato di pena, o se l estradizione sarebbe estromessa solo per motivo dell entità della sanzione; b. se, avendo potuto farlo, il soggetto punito non ha abbandonato, nei quarantacinque giorni seguenti alla sua liberazione conclusiva, il territorio del Paese di attuazione, o se vi è rientrato dopo averlo abbandonato.

Sebbene le prescrizioni del paragrafo 4 di tale articolo, il Paese di attuazione può accogliere i provvedimenti utili, in conformità alla propria normativa, ivi incluso il ricorso ad un processo in assenza dal giudizio, allo scopo di una sospensione della disposizione. Articolo 4: Per l attuazione dei verdetti si adotta l articolo 9 paragrafo 1 lettera a) della Convenzione. Articolo 5: tale Accordo si attua all adozione di pene imposte sia prima sia dopo la sua approvazione.

Articolo 6: La domanda di spostamento e la documentazione acclusa devono essere inviati nell idioma del Paese di attuazione cui sono rivolti. Articolo 7: i costi di attuazione di tale accordo spetteranno al Paese di pena, eccetto i costi sostenuti soltanto nel territorio del Paese di attuazione. Articolo 8: tale Accordo è subordinato a ratifica e sarà vigente alla data di ricevimento della seconda notificazione con cui i Paesi si saranno in via ufficiale informati che i rispettivi iter interni di approvazione sono stati portati a termine.

In fede di che i sottoscritti delegati hanno convalidato tale Accordo.