Il permesso non è chiesto se il passaggio ha luogo tramite aereo e non si prevede lo scalo nel territorio statale. Nondimeno, se lo scalo ha luogo, si attuano, giacché conciliabili, le norme dei commi antecedenti e quelle della sezione II di tale capo. Art. 713.
- Avvocato italiano a Rotterdam Stoccolma Roma Bradford Danzica Hannover Praga Bucarest Tallinn Vienna Atene Sofia
Provvedimenti di tutela attuati per l estradato. 1. I provvedimenti di tutela attuati all assolto o al punito nello Stato, che in seguito sia estradato, sono attuati, se il medesimo rientra per qualsiasi motivo in territorio statale, preliminare nuova verifica della dannosità sociale. Sezione II. Provvedimenti cautelari Art. 714.
Provvedimenti di coercizione e requisizione. 1 In ogni momento il soggetto di cui è richiesta l estradizione può essere sottomesso, su domanda del ministro di grazia e giustizia, a provvedimenti di coercizione. Allo stesso modo, in ogni momento, può essere ordinata, su domanda del ministro di grazia e giustizia, la requisizione del corpo del delitto e dei beni connessi al delitto per cui è richiesta l estradizione.
Si applicano, poiché idonee, le norme del titolo I del libro IV, concernenti i provvedimenti di coercizione, eccetto quelle degli articoli 273 e 280, e le norme del capo III del titolo III del libro III. Nell attuazione dei provvedimenti di coercizione si valuta soprattutto il bisogno di assicurare che il soggetto di cui è richiesta l estradizione non si liberi dal possibile conferimento.
I provvedimenti di coercizione e la requisizione non possono in ogni caso essere emessi se vi sono motivi per credere che non esistono i requisiti per un verdetto positivo per l estradizione. 4. I provvedimenti di coercizione sono annullati se dall inizio della loro attuazione è passato un anno senza che la corte di appello abbia emesso il verdetto che accoglie l estradizione ovvero, nell ipotesi di appello per cassazione contro questo verdetto, un anno e sei mesi senza che si sia concluso il processo dinanzi alla magistratura.
Su domanda del procuratore generale, tali termini possono essere prolungati, anche più volte, per un lasso di tempo nel complesso non maggiore di tre mesi, quando è obbligatorio proseguire a verifiche di specifica difficoltà.
La competenza ad agire alla luce dei commi antecedenti spetta alla corte di appello o, durante il processo dinanzi alla corte di cassazione, alla corte stessa. Art. 715. Attuazione temporanea di provvedimenti cautelari.