Avvocato italiano a Amsterdam Bristol, studio legale

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Estradizione da altro Stato. Art. 720. Richiesta di estradizione. Il ministro di grazia e giustizia ha la competenza di richiedere a un Paese straniero l estradizione di un accusato o di un punito rispetto a cui debba essere attuata una misura di limitazione della libertà individuale. A questo scopo il procuratore generale alla corte di appello nella cui circoscrizione si prosegue o è stato emesso il verdetto di condanna ne fa domanda al ministro di grazia e giustizia, inviandogli gli atti e la documentazione utile.

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L estradizione può essere richiesta di propria decisione dal ministro di grazia e giustizia. Il ministro di grazia e giustizia può scegliere di non proporre la richiesta di estradizione o di rinviarne la consegna avvisandone la magistratura postulante.

Il ministro di grazia e giustizia ha la competenza di deliberare in merito all accoglimento dei requisiti semmai richiesti dal Paese straniero per conferire l estradizione, sempre che non siano contrari ai principi basilari del sistema giuridico italiano. La magistratura è obbligata all osservanza dei requisiti accolti. 5. Il ministro di grazia e giustizia può ordinare, allo scopo di estradizione, di ricercare all estero l accusato o punito e richiederne l arresto temporaneo.

Criterio di specialità. Il soggetto estradato non può essere soggetto a limitazione della libertà individuale in attuazione di una condanna o provvedimento di sicurezza né sottomesso ad altro provvedimento di restrizione della libertà soggettiva per un azione precedente al conferimento differente da quella per cui l estradizione è stata data, eccetto che vi sia il manifesto assenso del Paese straniero o che l estradato, avendone avuta l opportunità, non abbia abbandonato il territorio statale passati quarantacinque giorni dalla sua decisiva scarcerazione ovvero che, dopo averlo rilasciato, vi sia intenzionalmente ritornato.