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Estradizione: Istituto con cui un Paese conferisce (estradizione passiva) un soggetto presente sul suo territorio a un altro Paese che ne abbia fatto domanda (estradizione attiva), allo scopo di dare attuazione a una sanzione di detenzione (estradizione esecutiva) o a un iter processuale (estradizione processuale).

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L estradizione emerge come mezzo di collaborazione internazionale in ambito penale ed è disciplinata nello specifico da disposizioni di diritto internazionale pattizio. Sono per lo più accordi bilaterali, anche se recentemente sono state firmate convenzioni multilaterali per immettere norme conformi in tale ambito.

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Clausole di estradizione sono poi incluse in patti multilaterali volti a ostacolare reati assai gravi (genocidio, atti di terrorismo e altri: delitti internazionali) in base alla regola aut dedere aut iudicare. In genere, agli scopi dell estradizione passiva la regola della doppia accusa prescrive che l azione deve rappresentare delitto per la normativa penale sia del Paese postulante, sia di quello accordante, a prescindere dalla differenza dei regimi punitivi.

La regola del ne bis in idem assicura invece l univocità della pena per uno stesso fatto. Nel sistema giuridico italiano l estradizione è disciplinata da fonti differenti e di vario grado. Hanno rilevanza, innanzitutto, i trattati convalidati dall Italia, e, in seguito, le norme costituzionali (art. 10, 4° co., e 26 Cost.) che proibiscono l estradizione del cittadino e mettono limitazioni all attività di questo istituto sia in rapporto alla tipologia di delitto per cui l estradizione è stata domandata – stabilendo il divieto di estradizione del soggetto straniero e del cittadino per i delitti di tipo politico –, sia in rapporto al regime punitivo, eccetto l estradizione per i delitti perseguiti dal Paese richiedente con la condanna a morte (dato che l art. 27 Cost. accoglie il ricorso a questa pena soltanto nei casi indicati dalle norme militari di guerra).

Inoltre, vi sono le leggi ordinarie incluse nel codice penale (art. 13) e nel codice di procedura penale (artt. 696-722). In dettaglio, in base al criterio di specialità, ex art. 699 e 721 c.p.p., non si ammette, sia per l estradizione attiva, sia per quella di natura passiva, che si possa proseguire senza l assenso del Paese estradante contro il soggetto estradato per fatti antecedenti e differenti da quelli per cui è stata conferita l estradizione, o attuare provvedimenti differenti rispetto a quelli previsti nella misura.

Il criterio di sussidiarietà (art. 705 c.p.p.) si basa invece sulla preponderanza della giurisdizione del Paese di asilo, che ha il potere di respingere l estradizione se si possa cominciare o sia già pendente un processo penale, o sia stato emesso verdetto definitivo. In ambito comunitario, in tema di estradizione è stata approvata nel 2002 la decisione quadro sul «mandato d arresto comunitario», che regola gli iter di conferimento di soggetti ricercati tra i Paesi membri dell Unione Europea (l Italia vi ha dato attuazione con l. n. 69/2005).