Estradizione Italia - Avvocato penalista Roma Milano Regno Unito Stati Uniti Australia Marocco Tunisia Libia Algeria Egitto Cuba Russia Turchia Colombia Messico Costa Rica Repubblica Dominicana Ecuador Perù El Salvador Guatemala Haiti Honduras Nicaragua Panama Belize Emirati Arabi Uniti (Dubai). Reati - narcotraffico internazionale o traffico di droga, spaccio internazionale di stupefacenti, terrorismo, cartel della droga, omicidio.
L’estradizione è la consegna di un imputato o di un condannato, fatta dall’Autorità Giudiziaria di uno Stato a quella di un altro Stato, per rendere possibile, in quest’ultimo, rispettivamente la celebrazione del processo o l’esecuzione della condanna.
L’estradizione si distingue in attiva e passiva, a seconda che uno Stato, rispettivamente, chieda la consegna dell’imputato o del condannato, o ne venga richiesto.
L’articolo 13 del codice penale subordina la possibilità di procedere a estradizione all’esistenza delle seguenti condizioni:
1. l’estradizione deve riguardare un fatto previsto come reato sia dalla legge italiana che dalla legge del Paese che la richiede o al quale viene richiesta;
2. l’estradizione non è ammessa nei casi in cui sia espressamente vietata da convenzioni internazionali;
3. l’estradizione del cittadino è ammessa solo se espressamente consentita da convenzioni internazionali.
Attraverso questo meccanismo uno Stato consegna ad altro Stato un soggetto che si trova nel suo territorio affinché questo possa essere sottoposto a giudizio (estradizione processuale) o all’esecuzione di una pena già comminata in modo irrevocabile (estradizione esecutiva) nello Stato che chiede l’estradizione.
L’istituto è previsto anche dalla Costituzione italiana ed è disciplinato compiutamente dalla legge penale processuale italiana e dalle convenzioni internazionali.
In generale, l’estradizione è condizionata al requisito della c.d. doppia incriminazione: significa procedimento penale che il fatto per il quale è richiesta l'estradizione deve essere previsto come reato penale sia dal codice penale italiano che da quello straniero.
Non è rilevante, tuttavia, che il fatto abbia qualifiche giuridiche diverse nei due regimi o che il reato sia descritto da condizioni e condizioni diverse o punito in modo differente: ciò che rileva è che il fatto – nella sua dimensione naturalistica e/o normativa – sia punito sia in un ordinamento che nell’altro, con sanzioni penali (in altre parole, occorre che la commissione di quel fatto sia previsto come reato, anche se il “tipo” di reato o la “pena” non siano coincidenti).
Come è classificato l’estradizione?
L’estradizione è attiva (o dall’estero) quando è lo Stato italiano che la richiede oppure passiva (o per l’estero) quando lo Stato italiano la concede ad altro Stato estero richiedente.
Nell’estradizione attiva, l’iniziativa è di competenza del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello dove è stata pronunciata la condanna o dove si procede per il reato. Il Procuratore Generale presenta una domanda, completa di atti e documenti che la sorreggono, al Ministero della giustizia, affinchè questo formuli richiesta di estradizione alle autorità straniere competenti dove il soggetto da estradare si trova.
Nell’estradizione passiva, ricevuta domanda dallo Stato estero, la decisione finale spetta al Ministero della giustizia italiano previa deliberazione favorevole della Corte d’Appello del luogo dove l’imputato o condannato ha la residenza, dimora, domicilio o dove si trova fisicamente nel momento della domanda (in mancanza di certezze, è competente la corte d’appello di Roma).
L’estradizione e la dimensione procedurale dei diritti umani?
L’idea che le norme internazionali a tutela dei diritti umani debbano essere prese in considerazione nell’ambito delle procedure di estradizione regolate a livello convenzionale non è in sé nuova.
Infatti, i limiti all’estradizione (siano essi contenuti in trattati di estradizione o in leggi nazionali), esaminati nei paragrafi precedenti, pur se generalmente previsti con il fine di tutelare la sovranità dello Stato estradante, sono stati spesso utilizzati per assicurare un certo livello di protezione dei diritti fondamentali dell’estradando.
Tuttavia, la questione della tutela dei diritti umani nell’ambito delle procedure di estradizione ha avuto maggiore rilievo a partire da due pronunce di organi di controllo di trattati sui diritti umani. Nel caso Soering c. Regno Unito (sentenza del 7.7.1989), la Corte europea dei diritti umani affermò che il Regno Unito avrebbe violato l’art. 3 CEDU, nella parte in cui vieta i trattamenti o le punizioni inumane o degradanti, se avesse estradato il ricorrente negli Stati Uniti, dove rischiava la pena di morte. Nel caso Ng c. Canada (osservazioni del 7.1.1994), il Comitato dei diritti umani si trovò di fronte ad un caso analogo e vietò l’estradizione in base all’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Il conflitto tra norme di trattati sui diritti umani e norme convenzionali che favoriscono l’estradizione ha suscitato un ampio dibattito in dottrina e, in materia, si è sviluppata anche una rilevante prassi statale, che sembra ammettere che l’obbligo di estradare debba cedere nel caso in cui si sia in presenza di un rischio reale di violazione dei diritti umani dell’estradando. Generalmente dall’esame di questa prassi emerge che l’estradizione non viene concessa quando ad essere coinvolti sono il diritto alla vita (es., in Italia, art. 698, co. 2, c.p.p.), il divieto di tortura e il diritto ad un equo processo.
Gli organi di controllo dei trattati sui diritti umani abbiano sottolineato che analoghe considerazioni non si possono applicare in relazione a tutti i diritti protetti dai trattati in questione: sarebbe, infatti, irrealistico ritenere che uno Stato possa estradare un individuo solo verso quegli Stati che garantiscono in modo pieno ed effettivo il godimento di tutti i diritti garantiti in tali trattati (in tal senso, C. eur. dir. uomo, 22.6.2004, F. c. Regno Unito).