Reato di Contrabbando e spaccio di droga, studio legale penale Roma Milano
Avvocato penalista: La disciplina penale sugli stupefacenti, nota anche con il nome di legge droga, è da molti anni al centro del dibattito politico che ha determinato, a fasi alterne, l’aggravamento oppure la diminuzione delle pene previste per lo spaccio di sostanze stupefacenti, restando, invece, invariate le condotte ritenute illegali.
Allo stato attuale la legge ripropone, quanto alle pene previste, la differenza tra le cosiddette droghe leggere (hashish, marjuana) e le droghe pesanti (cocaina, eroina e droghe sintetiche). Procediamo con ordine iniziando a vedere quali sono le condotte illecite vietate dalla legge e penalmente sanzionate.
La legge individua, oltre alla cessione a titolo oneroso (vendita), di prima e immediata comprensione, diverse altre condotte illecite punite con le stesse pene previste per la vendita di sostanza stupefacente. Così, ad esempio, è punita la coltivazione, il trasporto, la raffinazione, la consegna, l’invio e le altre condotte specificamente indicate tutte ritenute di rilievo penale.
Per quel che riguarda le pene previste per lo spaccio di stupefacenti occorre distinguere tra droghe pesanti e droghe leggere, dove, com’è ovvio, la sanzione è molto più grave per la prima categoria di sostanze stupefacenti.
Quando lo spaccio è di lieve entità?
Diversamente da come si potrebbe essere indotti a credere, la legge non specifica esattamente quale sia la quantità di sostanza stupefacente ceduta perché il reato possa essere considerato lieve, e quindi assoggettato alla relativa disciplina sanzionatoria che, è decisamente meno grave.
spaccio di sostanze stupefacenti
La legge si limita, infatti, a prevedere che quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, lo spaccio (e/o le altre condotte descritte dalla legge) sia di lieve entità si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
In buona sostanza, la valutazione circa la lieve entità delle condotte di spaccio è un apprezzamento non solo della qualità e della quantità dello stupefacente, ma anche di tutte le altre circostanze del reato, dei mezzi utilizzati, delle modalità esecutive, tutte indicative della capacità criminale del reo e della pericolosità sociale delle sue condotte illecite.
L’avvocato penalista e il reato di stupefacenti?
In presenza di un vivace dibattito politico-culturale sulla opportunità o meno di sanzionare il consumo di droghe, e secondo alcune impostazioni anche il traffico, lasciandolo al libero mercato (liberalizzazione) o al monopolio e al controllo dello Stato (legalizzazione) il nostro legislatore ha da sempre imboccato la via del proibizionismo, in linea con obblighi sovranazionali, rappresentati in particolare da diverse Convenzioni internazionali e dalla decisione quadro del 2004 n. 757/GAI.
A chi è rivolto il servizio dei reati di crimini legati alla droga?
Gli avvocati forniranno assistenza nella preparazione della difesa nei casi di produzione, coltivazione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente (art. 73 DPR 309/1990), tanto di modica quantità (art. 73, comma 5, DPR 309/90), che di ingente quantitativo (art. 80 DPR 309/90); nonché nei gravissimi casi di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/90).
Il traffico di sostanze stupefacenti su scala internazionale rappresenta il profitto maggiore per le grandi organizzazioni criminali, in quanto si tratta di un’attività che permette di moltiplicare i guadagni in pochissimo tempo, anche se necessita di una specializzazione criminale, basata soprattutto sui rapporti di fiducia con l’estero. Ciò che accade molto spesso, poi, è la guerra che scoppia tra narcotrafficanti stessi per controllare il mercato della droga.
In materia di stupefacenti la legge italiana punisce la detenzione ad uso non esclusivamente personale. Viceversa se la detenzione di droga è ad uso personale si potrà essere sottoposti unicamente a delle sanzioni amministrative. E’ compito del giudice verificare se le circostanze del caso concreto siano sintomo di attività di spaccio ovvero di un uso esclusivamente personale penalmente rilevante.
In particolare tali circostanze sono previste dall’art. 73, comma 1bis lett. A) del DPR del 1990 ove si afferma che l’uso non è esclusivamente personale nel caso di sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.
E’ possibile che anche quantitativi di sostanza stupefacente al di sotto del massimo detenibile previsto dalle tabelle ministeriali possano integrare il reato penale ove le altre modalità dell’azione facciano propendere per un uso non esclusivamente personale (esempio cessione e ritrovamento di un’unica dose di stupefacente in flagranza di reato all’atto della cessione a terzi) o che viceversa quantitativi superiori al massimo detenibile non abbiano rilevanza penale perché le altre circostanze di fatto escludono un’attività di spaccio.
In tema di coltivazione di marijuana la Cassazione (si veda Cassazione penale sez. VI sentenza n. 22110 del 2013) ha affermato che "ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'idoneità offensiva della condotta di coltivazione domestica di tre piantine di marijuana poste in distinti vasetti e dotate di potere drogante)".