Assistenza legale estradizione Italia Svizzera
L Accordo italo-svizzero sull iter d estradizione: Il 31 agosto 1925, il Ministro della Giustizia e degli Affari di Stato, Rocco, mandava al Ministro degli Esteri, Mussolini, le proprie valutazioni in merito al programma conclusivo del nuovo patto italo-svizzero per la facilitazione dell iter di estradizione, che emendava la Convenzione italo-svizzera del 22 luglio 1868
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Giacché l accordo sarebbe stato approvato in forma agevolata, tramite scambio di note, senza essere attuato con atto normativo, Rocco evidenziava che da esso non sarebbero potute discendere abrogazioni alla normativa nazionale.
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In questo senso, egli si conformava alla posizione della Svizzera, che aveva estromesso di poter accogliere la proroga della fase di custodia preliminare dell estradando oltre i venti giorni indicati come termine massimo dal diritto svizzero , e affermava: «Sulla modifica prevista si potrà ritornare, nel momento in cui l accordo di estradizione tra la Svizzera e l Italia del 22 luglio 1868 sarà surrogato interamente con un nuovo patto, come si obbligano a fare i due Paesi stipulanti.
Pertanto, l art. 2, accogliendo la cancellazione da noi prevista, si dovrebbe in tal modo elaborare nel testo italiano: "L arresto temporaneo deve avvenire, se richiesto tramite missiva o per via telegrafica e con la simultanea definizione dell ente richiedente, e del delitto per cui l incriminato è perseguito o è stato punito.
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Le richieste di arresto temporaneo potranno essere mandate in via diretta dai Procuratori Generali e dai Procuratori di uno dei due Paesi, ai Procuratori Generali e ai Procuratori dell altro Paese. Le richieste di arresto temporaneo della Svizzera potranno, inoltre, essere trasmesse direttamente mediante i Consolati Svizzeri in Italia e dalla sezione di Polizia della circoscrizione Federale di Giustizia e Polizia in Berna; che potrà anche farne domanda al Regio Ministero della Giustizia presso Roma. Le richieste di arresto temporaneo dell Italia potranno, inoltre, essere mandate dal Regio Ministro della Giustizia presso Roma alla sezione di Polizia del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia a Berna, o mediante i Regi Consolati d Italia in Svizzera.
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Il soggetto arrestato temporaneamente può essere messo in regime di libertà nel caso in cui, entro 20 giorni dal giorno dell arresto, non siano giunte alla sezione di Polizia del distretto Federale di Giustizia e Polizia a Berna, o al Regio Ministero della Giustizia a Roma, la richiesta di estradizione e la documentazione necessaria».
(Programma conclusivo del nuovo patto italo-svizzero per la facilitazione dell iter di estradizione, all. a Rocco a Mussolini, Roma, 31 agosto 1925, ASE, Aff. Priv., I, 3) . In merito all arresto temporaneo da parte di uno dei due Paesi, sul proprio territorio, di un cittadino dell altro Paese che vi si fosse rifugiato, Rocco chiariva:
«Alla regola prevista dalla Cancelleria federale tale Ministero ebbe a chiarire che l arresto temporaneo di un soggetto straniero, con residenza nel Paese di rifugio, presumendo, in base al nostro sistema giuridico, la richiesta o la proposta di estradizione, e non essendovi nell articolo in questione la definizione di questo estremo, era obbligatoria una sua integrazione: vale a dire che occorreva definire che l arresto temporaneo del criminale potrà essere disposto "anche se il Governo del detto Stato voglia darlo in estradizione".
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Sostiene siffatto emendamento il Governo svizzero, cambiando il testo originale, con la successiva aggiunta "elle doit également être arrêtée pour autant que le gouvernement de l Etat de refuge a l intention d offrir à l autre Etat son extradition". Tuttavia il Governo Svizzero non ha tenuto conto di una considerazione essenziale, sulla quale questo Ministero sostiene fondamentale; quella cioè che non può trattarsi di un dovere, da parte dello Stato di rifugio, di dover provvedere all arresto nella circostanza in questione, bensì di mera facoltà: in effetti ognuno dei due Governi si metterà all opera per provvedere all arresto di soggetti non graditi, non appena avrà avuto notizia di ciò da parte dell Autorità di Polizia; ma, in ambito giuridico, non può, in nessuna maniera, ritenersi che questa iniziativa debba essere riconosciuta come un obbligo, visto che manca una richiesta del Governo Estero, e dunque il requisito giuridico dell arresto stesso, in relazione all estradizione. Trattasi, nel testo francese, di provvedere alla sostituzione della parola "doit" con quella di "peut". Altresì, presenterebbe ancora più chiara la nostra posizione, sostenuta dal Governo Svizzero, la formulazione conclusiva di questa prima parte dell articolo, che evidenzia: "en vue de l exercice de la part du gouvernement de l Etat de refuge, de la faculté d offrir a l autre Etat son extradition"». (ibidem) . Rocco sosteneva altresì inammissibile la richiesta, proposta dalla Svizzera, di includere nell intesa una prescrizione tesa a permettere l arresto provvisorio dei rispettivi soggetti che, dopo aver compiuto un reato all estero, trovassero rifugio sul territorio nazionale.
In merito a ciò, egli sosteneva: «Si tenga conto in base a ciò che, venendo meno in tale ambito alcune prescrizioni di leggi, in Italia si doveva attuare il diritto comune, per cui non è accettabile l arresto provvisorio di un imputato che a "titolo di estradizione", e dunque solo per gli stranieri che trovano rifugio nel nostro Paese.
Si sosteneva inoltre che, in linea di massima, si poteva considerare la richiesta svizzera, per cui l arresto provvisorio dei nazionali era rimandato al giudizio delle autorità dei Paesi di provenienza, ma che a tal fine bisognerebbe in Italia prevedere una procedura legislativa, mediante una deroga alla legislazione giuridica interna; invece è volontà delle Alte parti contraenti di rendere vigente la presente intesa con un mero scambio di note».