Rinnovamento della richiesta di estradizione. Il verdetto che rifiuta l estradizione impedisce l emissione di un successivo verdetto che approva dopo un altra richiesta consegnata per gli stessi fatti dal medesimo Paese, eccetto che la richiesta sia basata su fattori che non siano già stati esaminati dalla magistratura. Art. 708.
- Avvocati a Saragozza Amburgo Dresda Bristol Milano Glasgow Brema Siviglia Stoccarda Düsseldorf Göteborg
Decreto di estradizione. Conferimento.
Il ministro di grazia e giustizia delibera in ordine all estradizione entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale che attesta l assenso all estradizione ovvero dalla notifica della scadenza del periodo per il ricorso o dalla consegna del verdetto della corte di cassazione.
Trascorso questo termine senza che abbia agito la deliberazione del ministro, il soggetto per cui è stata richiesta l estradizione, se carcerato, è messo in regime di libertà.
Lo stesso soggetto è inoltre messo in regime di libertà in caso di rifiuto dell estradizione. 4. Il ministro di grazia e giustizia invia senza ritardo al Paese postulante la deliberazione e, se questa è favorevole, il luogo del recapito e il giorno a decorrere dal quale si potrà procedere, dando inoltre dettagliate informazioni sulle restrizioni alla libertà soggettiva avute dall estradando agli scopi dell estradizione.
Il termine per la trasmissione è di quindici giorni dalla data indicata in base del comma 4 e, a richiesta fondata del Paese postulante, può essere rimandato di altri venti giorni.
Il decreto di conferimento dell estradizione perde validità se, nel termine stabilito, il Paese postulante non si occupa di accogliere l estradando; in questo caso questo viene messo in regime di libertà. Art. 709.
Interruzione del deposito. Deposito provvisorio. Attuazione all estero. 1. L attuazione dell estradizione è interrotta se l estradando deve essere sottoposto a giudizio nel territorio del Paese o vi deve espiare una condanna per delitti compiuti prima o dopo quello per cui l estradizione è stata conferita.
Ma il ministro di grazia e giustizia, ascoltata la magistratura di competenza per il processo in corso nel Paese o per l attuazione della condanna, può proseguire al deposito provvisorio al Paese postulante del soggetto da estradare ivi accusato, stabilendone termini e condizioni. 2. Il ministro può poi, valutate le norme del capo II del titolo IV, concordare che la condanna da espiare sia attuata nel Paese postulante.
Ampliamento dell estradizione conferita. 1. Nell ipotesi di nuova richiesta di estradizione, proposta dopo la concessione dell estradato e riguardante un fatto antecedente alla concessione differente da quello per cui l estradizione è già stata data, si applicano, in quanto idonee, le norme di tale capo. Alla richiesta devono essere accluse le comunicazioni del soggetto interessato, rese dinanzi a un magistrato dello Stato postulante, in merito alla domanda di ampliamento dell estradizione.
La corte di appello prosegue in mancanza del soggetto interessato. 3. Non si procede al verdetto dinanzi alla corte di appello se l estradato, con le affermazioni indicate dal comma 1, ha accolto l ampliamento richiesto.
Ri-estradizione. 1. Le norme dell articolo si attuano anche se il Paese a cui il soggetto è stato conferito chiede l assenso alla riestradizione del medesimo in un altro Paese. Art. 712. passaggio. 1. Il passaggio nel territorio del Paese di un soggetto estradato da uno ad altro Paese è accolto, su richiesta di quest ultimo, dal ministro di grazia e giustizia, eccetto che il passaggio non pregiudichi l indipendenza, la tutela o altri interessi fondamentali dello Stato stesso.
Il passaggio non può essere concesso: a) se l estradizione è stata data per azioni non indicate come delitto dalla normativa italiana; b) se emergono alcune condizioni stabilite dall articolo 698 comma 1 ovvero il caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo se il Paese postulante non dia garanzia che la condanna morte non sia imposta o, se già imposta, non sarà attuata; c) se l interessato è un cittadino italiano e la sua estradizione al Paese che ha chiesto il passaggio non potrebbe essere autorizzata.
Avvocato a Lisbona Łódź Málaga Monaco Parigi Dortmund Poznań Liverpool Genova Essen Francoforte sul Meno
Eccetto che il soggetto estradato non abbia dato assenso al passaggio con comunicazione data dinanzi alla magistratura del Paese che ha accordato l estradizione, il permesso non può essere conferito senza la deliberazione positiva della corte di appello.
A tale scopo il ministro di grazia e giustizia invia la richiesta e la documentazione acclusa al procuratore generale alla corte di appello. La corte prosegue in camera di consiglio in mancanza del soggetto interessato, attuando le norme indicate dall articolo 704 commi 1 e 2. Si attuano poi le norme stabilite dall articolo 706 comma 1. La competenza a deliberare spetta ad ogni modo alla corte d appello di Roma.