Carcerazione da parte della polizia giudiziaria. Nelle ipotesi urgenti, la polizia giudiziaria può proseguire ad arrestare il soggetto per cui sia stata proposta richiesta di arresto temporaneo se emergono i requisiti indicati dall articolo 715 comma 2. Essa si occupa anche della requisizione del corpo del delitto e dei beni connessi al delitto.
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L organo che ha proseguito all arresto avvisa subito il ministro di grazia e giustizia e quanto prima, e in ogni caso non oltre quarantotto ore, mette il soggetto arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nella cui circoscrizione l arresto ha avuto luogo, tramite l invio del connesso verbale. Se non deve ordinare la scarcerazione dell arrestato, il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall arresto, lo conferma con decreto ordinando l attuazione di un provvedimento di coercizione.
Delle misure adottate avvisa subito il ministro di grazia e giustizia. 4. Il provvedimento di coercizione è annullato se il ministro di grazia e giustizia non ne richiede l osservanza entro dieci giorni dalla conferma. Si attuano le norme dell articolo 715 commi 5 e 6. Art. 717. Ascolto del soggetto sottomesso a un provvedimento in base agli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, quanto prima e in ogni caso entro cinque giorni dall attuazione del provvedimento o dalla conferma indicata dall articolo 716, si occupa, dell individuazione del soggetto e ne chiede il possibile assenso all estradizione menzionandolo nel verbale.
Allo scopo di rispettare gli obblighi indicati dal comma 1, il presidente della corte di appello chiede al soggetto interessato di designare un legale fidato nominando, in mancanza di questa designazione, un legale d ufficio in base all articolo 97 comma 3. Il legale deve essere informato, quantomeno ventiquattro ore prima, del giorno stabilito per i suddetti obblighi e ha diritto di parteciparvi. Art. 718. Annullamento e surrogazione dei provvedimenti.
L annullamento e surrogazione dei provvedimenti indicati negli articoli antecedenti sono ordinate in camera di consiglio dalla corte di appello o, durante il processo dinanzi alla corte di cassazione, dalla corte stessa. 2. L annullamento è sempre prescritto se il ministro di grazia e giustizia ne presenta domanda. Art. 719. contestazione delle misure connesse ai provvedimenti cautelari.
Duplicato delle misure disposte dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello in base agli articoli precedenti è diffusa e trasmessa, dopo la loro attuazione, al procuratore generale alla corte di appello, al soggetto interessato e al suo legale, che possono avanzare ricorso per cassazione per infrazione normativa.