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Se la facoltà non può essere stabilita nelle modalità così previste, compete la corte di appello di Roma. Cfr. Cassazione penale, sez. VI, provvedimento 12 luglio 2007, n. 27584 in Altalex Massimario. Art. 702. Azione del Paese postulante. A patto di reciprocità, il Paese postulante ha il potere di agire nel processo dinanzi alla corte di appello e alla corte di cassazione con la rappresentanza di un legale autorizzato al patrocinio dinanzi alla magistratura italiana. Art. 703. Verifiche del patrocinatore generale.
Se ottiene da un Paese straniero una richiesta di estradizione, il ministro di grazia e giustizia la invia con la documentazione acclusa al difensore generale presso la corte di appello di competenza in base all articolo 701 comma 4, eccetto che affermi che essa vada rifiutata.
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Eccetto che si sia già badato in base all articolo 717, il difensore generale, avuta la richiesta, ordina la comparizione dinanzi a sé del soggetto interessato per occuparsi del suo riconoscimento e per ottenere il potenziale assenso all estradizione. Il soggetto interessato è informato che è difeso da un legale di ufficio, ma che può designarne uno fidato.
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Il legale ha diritto di intervenire all atto della cui commissione gli è data notifica quantomeno ventiquattro ore prima. Il procuratore generale chiede agli organi esteri, tramite del ministro di grazia e giustizia, i documenti e le notizie che considera utili. Il difensore generale, entro tre mesi dal giorno in cui la richiesta di estradizione gli è giunta, consegna alla corte di appello la richiesta di condanna. La richiesta di condanna è consegnata presso la cancelleria della corte di appello, insieme agli atti e ai beni requisiti.
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La cancelleria si occupa della notifica della comunicazione della consegna al soggetto di cui è chiesta l estradizione, al suo legale e al potenziale delegato del Paese postulante, che, entro dieci giorni, hanno potere di visionare e di duplicare la richiesta di condanna e degli atti nonché di analizzare i beni requisiti e di consegnare memorie.
Processo dinanzi alla corte di appello. 1. Trascorso il termine indicato dall articolo 703 comma 5, il presidente della corte determina l udienza per la deliberazione, con provvedimento da trasmettere al procuratore generale e da comunicare al soggetto per cui è chiesta l estradizione, al suo legale e all eventuale delegato del Paese postulante, quantomeno dieci giorni prima, a pena di inefficacia.
Si occupa inoltre di incaricare un legale di ufficio per il soggetto che non ne dispone. Fino a cinque giorni prima del dibattimento possono essere consegnate memorie presso la cancelleria. 2. La corte delibera con verdetto in camera di consiglio sulla sussistenza dei requisiti per l accettazione della richiesta di estradizione, dopo aver ottenuto le notizie e ordinato le verifiche considerate utili e dopo aver ascoltato il pubblico ministero, il legale e, se intervengono, il soggetto per cui è chiesta l estradizione e il delegato del Paese postulante.